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BREAKING NEWS: SURDICH A SPORTWEEK: "VI RACCONTO LA MIA LEGA..."

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mercoledì 7 gennaio 2026

SCONQUASSO!

"Corruzione! Comprovata, circostanziata e suffragata da atti, gesti ed azioni indiscutibili". Il giudice primo della sezione Disciplinare della Lega dei Fantaprofessionisti, dott. Guido Novella non lascia spazio a recriminazioni e chiude di fatto la porta inanzi a pretese di revisione della sentenza. Noi oggi, schifati da tutto questo, ci limitiamo solo a riportare il comunicato della Lega. A voi ogni commento:


Sezione Disciplinare – Il Giudice Sportivo

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/SENT

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026



IL GIUDICE DISCIPLINARE,


Visti gli atti del procedimento n. 412/2026 relativo all'indagine per illecito sportivo e violazione dei principi di lealtà agonistica; Letta la relazione conclusiva della Procura Federale di Marrakech; Valutate le memorie difensive prodotte (ove pervenute) e ritenute le stesse non idonee a scagionare i tesserati e le società dalle condotte contestate; Rilevata la gravità del tentativo di alterazione del risultato sportivo e la tardività della collaborazione istruttoria;


DELIBERA DI IRROGARE LE SEGUENTI SANZIONI:


1. A CARICO DELLA SOCIETÀ ATLETICO PAMPA

Penalizzazione di punti 3 (tre) nella classifica finale del Campionato di Apertura 2025/26. Penalizzazione di punti 10 (dieci) da scontarsi nel Campionato di Clausura 2025/26. Ammenda pecuniaria di € 45,00 (quarantacinque/00) da versare alla tesoreria della Lega entro il termine perentorio di 5 giorni.


2. A CARICO DEL SIG. ROBERTO SURDICH (alias BERENGARIO)

Inibizione temporanea da ogni attività sociale e rappresentativa nell'ambito della Lega fino al 30 marzo 2026. Durante tale periodo, al Sig. Surdich è fatto divieto di accesso all'area tecnica, ai canali di comunicazione ufficiali e di partecipare a qualsiasi sessione di mercato (riparazione o svincoli). Ammenda pecuniaria di € 55,00 (cinquantacinque/00) per responsabilità diretta nell'illecito.


3. A CARICO DEL SIG. MATTEO GAMBA (alias KABILA)

Inibizione temporanea da ogni attività sociale fino al 31 gennaio 2026. Ammenda pecuniaria di € 15,00 (quindici/00) a titolo di sanzione per omessa tempestiva denuncia presso gli organi di giustizia territoriali competenti.


4. A CARICO DELLA SOCIETÀ DEPORTIVO R.C.M.

Penalizzazione di punti 3 (tre) nella classifica del Campionato di Clausura 2025/26 a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta omissiva del proprio tesserato, Sig. Matteo Gamba.


DISPOSIZIONI FINALI


Le sanzioni pecuniarie dovranno essere corrisposte tramite i canali d'uso del Direttivo. Si avverte che il mancato pagamento delle ammende entro i termini stabiliti comporterà l'automatica radiazione dei soggetti inadempienti e l'esclusione definitiva delle società dal Campionato di Clausura. Le presenti decisioni sono immediatamente esecutive.


Fatto in Genova, lì 06/01/2026


Il Presidente della Sezione Disciplinare

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993)



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLAMO E TERMINI PROCEDURALI


Articolo 6 – Termini di Preavviso. Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso reclamo alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale. Il preavviso di reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere depositato presso la Segreteria della Lega e notificato alle controparti entro e non oltre le ore 12:00 del primo giorno feriale successivo alla pubblicazione del presente comunicato.



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